1. In materia di pene detentive, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere le seguenti pene:
a) la detenzione domiciliare, anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a un mese e non superiore a tre anni;
b) la detenzione ordinaria, in misura non inferiore a tre mesi e non superiore a venti anni;
c) la detenzione di massima durata, in misura non inferiore a ventotto anni e non superiore a trentadue anni.