Art. 32.
(Pene detentive).

      1. In materia di pene detentive, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità al principio e criterio direttivo di prevedere le seguenti pene:

          a) la detenzione domiciliare, anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a un mese e non superiore a tre anni;

          b) la detenzione ordinaria, in misura non inferiore a tre mesi e non superiore a venti anni;

          c) la detenzione di massima durata, in misura non inferiore a ventotto anni e non superiore a trentadue anni.

 

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